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29/11/2019
-Consulenza/ Guida
-Assistenza per la registrazione del marchio
1)Diritto dei Brevetti e Marchi; rispetto a queste categorie si parla di “proprietà industriale” (Codice di Proprietà Industriale, D.lgs. 30/2005)
2) Diritto di Autore. (L. n. 633 del 1941)
Il marchio è il segno che identifica e contraddistingue un prodotto o un servizio che un’impresa produce o mette in commercio sul mercato.
Funzione distintiva
Il titolare può fare uso esclusivo del marchio, potendone vietare l’utilizzo non autorizzato a terzi MA SOLO PER PRODOTTI O SERVIZI UGUALI O AFFINI, cioè quando l’utilizzo del marchio da parte dei terzi possa determinare un rischio di confusione o di associazione nei consumatori.
ECCEZIONE: marchi dotati di rinomanza
ES. Caramelle-Biciclette
Classificazione Internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi istituita dall’Accordo di Nizza del 1957.
La classificazione prevede 45 classi, 34 di prodotti e 11 di servizi.
L'art. 7 del c.p.i. prevede che possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa “tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese”.
Il marchio deve essere diverso e non confondibile rispetto ai marchi già adottati da altri per prodotti dello stesso genere o di genere affine.
Il marchio non deve risultare in contrasto con la morale o l'ordine pubblico e comunque non deve trarre in inganno circa l'origine, la composizione, le proprietà e l'impiego del prodotto;
Capacità di distinguere un prodotto o servizio da quelli degli altri. Il marchio non deve essere particolarmente banale e contenere riferimenti palesi alla natura o alle caratteristiche del prodotto e alla sua destinazione
NON possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio.
Per il prodotto Caffè non potrò usare come marchio "Caffè", perchè privo di capacità distintiva.
NO: "Caffè"
SI: "Caffè Vergnano"
IMPORTANTE: se un marchio è privo di capacità distintiva è nullo!
Se invece il marchio non è la denominazione generica del prodotto o non descrive il prodotto sul quale viene collocato, posso registrare il marchio.
Per esempio:
MARCHIO “DIESEL” per i prodotti di abbigliamento
(se invece DIESEL fosse usato per marchiare una marca di benzina o gasolio, allora non potrebbe essere un valido marchio)
Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio:
- i segni contrari alla legge, all’ordine pubblico, al buon costume;
- i segni idonei a ingannare il pubblico in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti / servizi (marchi decettivi);
- i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto d’autore o altro diritto esclusivo di terzi.
I vantaggi che può ottenere sono numerosi e molto importanti, fra questi:
• diritto all'uso esclusivo del proprio marchio registrato con la possibilità dell'aumento del valore commerciale del marchio, in quanto bene immateriale;
• diritto di impedire che terzi non autorizzati utilizzino un marchio identico o simile al proprio per prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali è stato registrato il proprio
• consolidamento della posizione sul mercato;
• diritto di apporre, a fianco del marchio registrato, il simbolo ®;
• stipulazione di accordi di licenza; tale soluzione consente di offrire una fonte addizionale di reddito all’impresa;
• stipulazione di contratti di franchising, cioè la possibilità di creare una catena di negozi con lo stesso nome a fronte di un corrispettivo;
• idonee strategie pubblicitarie e di marketing per la valorizzazione dell’immagine commerciale dell’impresa;
La registrazione del marchio garantisce, inoltre, una protezione efficace contro la copia, l'imitazione, la usurpazione, e la contraffazione del proprio marchio.
Con il marchio registrato è possibile inviare diffide ed intraprendere azioni legali nei confronti dei contraffattori che utilizzano il proprio marchio senza la relativa autorizzazione.
Chiunque può depositare un marchio. Non è necessario avere la Partita IVA o essere titolare di un'impresa.
La domanda di deposito di un marchio può essere presentata anche da una persona fisica che, se non desidera utilizzarlo direttamente, può concederlo in uso a terzi, in genere dietro pagamento di un corrispettivo.
Il mancato utilizzo del marchio per un periodo ininterrotto di cinque anni è causa di decadenza.
La domanda di registrazione di marchio nazionale è presentata presso la Camera di commercio che, dopo averne verificato la correttezza formale, la trasmette all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi con sede a Roma per il deposito.
Durata della tutela: il marchio è protetto per 10 anni e può essere rinnovato, a piacere, per periodi di 10 anni.