I servizi tecnico-nautici e il diritto di autoproduzione
Relatore:
Prof. Gianfranco Benelli
Tesi di laurea di:
Mario Loriga
Università degli Studi di Sassari
Dipartimento di Scienze economiche ed aziendali Corso di Laurea Magistrale in economia aziendale Curriculum Tourism Management
Anno accademico 2018/2019
Il quadro normativo
La legge di «riordino della legislazione in materia portuale» n. 84/1994
Il quadro normativo
La disciplina del Codice della navigazione e del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione marittima
Il Regolamento UE n. 352/2017
I servizi tecnico-nautici
I servizi
tecnico-nautici
I servizi tecnico-nautici
- Art. 92 Cod. Nav.: «Il pilota suggerisce la rotta e assiste il comandante nella determinazione delle manovre necessarie per seguirla. Nelle località dove il pilotaggio è obbligatorio, il pilota deve prestare la sua opera fino a quando la nave sia giunta fuori dalla zona di cui all'articolo 87, o sia ormeggiata nel luogo ad essa assegnato. Nelle località dove il pilotaggio non è obbligatorio il pilota deve prestare la sua opera fino a quando ne sia richiesto dal comandante della nave».
- Art. 93, comma 1, Cod. Nav.: «Il pilota è responsabile per i danni cagionati da atti ad esso compiuti o fatti da esso determinati durante il pilotaggio quando venga provato che l'evento dannoso occorso alla nave, a persone o a cose deriva da inesattezza delle informazioni o delle indicazioni fornite dal pilota medesimo per la determinazione della rotta».
- Art. 86 Cod. Nav.: «Nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle navi, dove è riconosciuta la necessità del servizio di pilotaggio, è istituita, mediante decreto del Presidente della Repubblica, una corporazione dei piloti. La corporazione ha personalità giuridica, ed è diretta e rappresentata dal capo pilota».
I servizi tecnico-nautici
- TAR Sicilia - sez. Catania, 31 marzo 2001, n. 588: «Il servizio di rimorchio è giuridicamente e concettualmente circoscritto alle operazioni medianti le quali un apposito mezzo nautico (rimorchiatore), con l'impiego della propria forza di propulsione, coopera allo spostamento, nell'ambito del porto, di una nave o di altro mezzo galleggiante mediante trazione o spinta».
- Art. 138 Reg. Nav. Mar.: «L' atto di concessione relativo al servizio di rimorchio deve indicare il numero e le caratteristiche dei mezzi tecnici da adibire al servizio, i limiti entro i quali ciascun rimorchiatore può esercitare il servizio e il massimo tonnellaggio della navi da rimorchiare, nonché le altre condizioni del servizio.»
I servizi tecnico-nautici
- Art. 14, comma 1-quinquies, legge n. 84/1994: «A seguito dell’esercizio dei poteri del comandante del porto previsti dall’art. 81 del Codice della navigazione e dall’art. 209 del relativo Regolamento di esecuzione, gli ormeggiatori iscritti nel relativo registro, previa specifica procedura concorsuale, si costituiscono in società cooperativa. Il funzionamento e l'organizzazione di tale società sono soggette alla vigilanza e al controllo del comandante del porto e lo Statuto e le sue eventuali modifiche sono approvate dal comandante del porto secondo le direttive emanate in materia dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
- Art. 209 Reg. Nav. Mar.: «Il comandante del porto disciplina il servizio degli ormeggiatori in modo da assicurare la regolarità del servizio stesso secondo le esigenze del porto. Nei porti ove se ne ravvisi l'opportunità, il capo del compartimento può costituire gli ormeggiatori in gruppo».
I servizi tecnico-nautici
- Pronuncia dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato: «Il battellaggio consiste nel traghettare fino alla banchina, mediante piccole imbarcazioni, l'equipaggio imbarcato sulle navi ancorate in rada e nello svolgere l'attività di rifornimento delle stesse nel caso in cui il porto non disponga di banchine immediatamente accessibili alle navi».
- Art. 215 Reg. Nav. Mar.: «I barcaioli sono addetti alla condotta dei mezzi nautici adibiti ai servizi attinenti al traffico nell'ambito del porto presso il cui ufficio essi sono iscritti. Il comandante del porto disciplina il servizio dei barcaioli in modo da assicurare la regolarità del servizio stesso secondo le esigenze del porto. Il comandante del porto determina, in particolare, le tariffe per le operazioni svolte dai barcaioli. Nei porti ove se ne ravvisi l'opportunità, il capo del compartimento può costituire i barcaioli in gruppo».
Il diritto di autoproduzione
L'autoproduzione nel diritto italiano
Il diritto di autoproduzione
La visione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
La visione della giurisprudenza
Il diritto di autoproduzione
L'autoproduzione nel diritto italiano
- Art. 9 legge n. 287/1990: «La riserva per legge allo Stato ovvero a un ente pubblico del monopolio su un mercato, nonchè la riserva per legge ad un'impresa incaricata della gestione di attività di prestazione al pubblico di beni o di servizi contro corrispettivo, non comporta per i terzi il divieto di produzione di tali beni o servizi per uso proprio, della società controllante e delle società controllate. L'autoproduzione non è consentita nei casi in cui in base alle disposizioni che prevedono la riserva risulti che la stessa è stabilita per motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica e difesa nazionale, nonchè, salvo concessione, per quanto concerne il settore delle telecomunicazioni».
Il diritto di autoproduzione
La visione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
- L'Indagine Conoscitiva nei Servizi Portuali
- Le recenti Segnalazioni dell'AGCM
Il diritto di autoproduzione
La visione della giurisprudenza
- TAR Lazio - sez. Roma, sentenza n. 7084/2019: «Il pilotaggio - che consiste nell'assistenza fornita da un esperto (il pilota, soggetto dotato di specifica qualificazione professionale) in favore del comandante di una nave nel corso delle manovre da effettuare all'interno delle acque portuali - lungi dall'essere un'ipotesi puramente facoltativa, è stato giudicato una fase essenziale delle manovre portuali atta a garantire la sicurezza della navigazione e la prevenzione degli incidenti, con riferimento alle caratteristiche dello scalo salernitano, in base ad una valutazione preventiva e generale contenuta nel d.m. 2 settembre 1996; tale valutazione di natura tecnico-discrezionale, rappresenta, dunque, la disciplina specifica applicabile al Porto di Salerno, disciplina legittimata a livello legislativo dalle previsioni di cui all'art. 87 del Codice della Nav., e all'art. 14, comma 1 bis, l. n. 84/1994. Da tale quadro normativo, si deduce chiaramente che la regola generale del diritto italiano della navigazione prevede l'obbligatorietà, di regola, del pilotaggio nei porti italiani, alla luce delle primarie esigenze di sicurezza della navigazione, ed è oggetto, per ciascun porto, di un apposito decreto ministeriale di attuazione. Alla luce della disciplina applicabile, non può quindi trovare soddisfazione la pretesa di fare ricorso all'auto-pilotaggio o comunque di essere esonerati dal detto servizio che, in quanto previsto da una regola generale, si applica, salve le tassative eccezioni, a tutti gli utenti dei servizi portuali»..
Conclusioni
Le ragioni di sicurezza, che vengono soddisfatte dai servizi tecnico-nautici, possono coesistere con il riconoscimento del diritto di autoproduzione alle imprese armatrici e secondo le regole di un libero mercato o il sistema monopolistico è l’unica soluzione possibile?
Conclusioni
Grazie a tutti per l'attenzione