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I servizi tecnico-nautici e il diritto di autoproduzione

Università degli Studi di Sassari

Dipartimento di Scienze economiche ed aziendali Corso di Laurea Magistrale in economia aziendali Curriculum Tourism Management

Relatore:

Prof.re Gianfranco Benelli

Tesi di laurea di:

Dott.re Mario Loriga

Anno accademico 2018/2019

Il quadro normativo

La legge di «riordino della legislazione in materia portuale»

n. 84/1994

Il quadro normativo

La disciplina del Codice della navigazione e del Regolamento della navigazione marittima

Il Regolamento UE 352/2017

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Il quadro normativo

La legge di "riordino della legislazione in materia portuale" n. 84/1994

  • Art. 14, comma 1-bis: «I servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono servizi di interesse generale atti a garantire nei porti, ove essi sono istituti, la sicurezza della navigazione e dell'approdo. L'obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici è stabilita e disciplinata con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'Autorità Marittima, d'intesa con l'Autorità di Sistema Portuale ove istituita, sentite le associazioni di categoria nazionali interessate. In caso di necessità e di urgenza, l’Autorità Marittima, sentita l’Autorità di Sistema Portuale ove istituita, può temporaneamente modificare il regime di obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabili una sola volta. I criteri e i meccanismi di formazione delle tariffe dei servizi di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base di un’istruttoria condotta congiuntamente dal comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e dalle rappresentanze unitarie delle Autorità di Sistema Portuale, dei soggetti erogatori dei servizi e dell’utenza portuale».

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Il quadro normativo

La disciplina del Codice della Navigazione e del Regolamento della navigazione marittima

  • Il pilotaggio: artt. 86-100 Cod. Nav. e artt. 98-137 Reg. Nav. Mar.
  • Il rimorchio: artt. 101-107 Cod. Nav. e artt. 138-139 Reg. Nav. Mar.
  • L'ormeggio: artt. 208-214 Reg. Nav. Mar.
  • Il battellaggio: artt. 215-218 Reg. Nav. Mar.

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Il quadro normativo

Il Regolamento UE 352/2017

  • Punto n. 4: «Facilitando l’accesso al mercato dei servizi portuali e introducendo la trasparenza finanziaria e l’autonomia dei porti marittimi si contribuirà a migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi forniti agli utenti dei porti e a creare un clima più favorevole agli investimenti nei porti, contribuendo di conseguenza a ridurre i costi per gli utenti dei trasporti e a promuovere il trasporto marittimo a corto raggio e una migliore integrazione del trasporto marittimo con quello ferroviario, stradale e per vie navigabili interne».
  • Art. 3, punto 1: «L’accesso al mercato per la fornitura di servizi portuali nei porti marittimi può essere soggetto, conformemente al presente regolamento, alle seguenti condizioni: a) requisiti minimi per la fornitura di servizi portuali; b) limitazioni al numero di prestatori; c) obblighi di servizio pubblico; d) restrizioni applicabili agli operatori interni».
  • Art. 12: «I diritti per i servizi forniti da un operatore interno in regime di obbligo di servizio pubblico, i diritti per servizi di pilotaggio non esposti a un'effettiva concorrenza e i diritti riscossi dai prestatori di servizi portuali, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), sono fissati in modo trasparente obiettivo e non discriminatorio, e sono proporzionali al costo del servizio fornito».

I servizi tecnico-nautici

Il pilotaggio

I servizi

tecnico-nautici

Il rimorchio

L'ormeggio

Il battellaggio

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I servizi tecnico-nautici

Il pilotaggio

  • Art. 92 Cod. Nav.: «Il pilota suggerisce la rotta e assiste il comandante nella determinazione delle manovre necessarie per seguirla. Nelle località dove il pilotaggio è obbligatorio, il pilota deve prestare la sua opera fino a quando la nave sia giunta fuori dalla zona di cui all'articolo 87, o sia ormeggiata nel luogo ad essa assegnato. Nelle località dove il pilotaggio non è obbligatorio il pilota deve prestare la sua opera fino a quando ne sia richiesto dal comandante della nave».
  • Art. 93 Cod. Nav.: «Il pilota è responsabile per i danni cagionati da atti ad esso compiuti o fatti da esso determinati durante il pilotaggio quando venga provato che l'evento dannoso occorso alla nave, a persone o a cose deriva da inesattezza delle informazioni o delle indicazioni fornite dal pilota medesimo per la determinazione della rotta. La responsabilità del pilota è comunque limitata all'importo complessivo di euro un milione per ciascun evento, indipendentemente dal numero dei soggetti danneggiati e dai tipi di sinistro occorsi, ferma restando la responsabilità dell'armatore secondo i principi dell'ordinamento. Il limite previsto dal secondo comma non si applica nel caso in cui sia accertata la responsabilità del pilota per dolo o colpa grave».
  • Art. 86 Cod. Nav.: «Nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle navi, dove è riconosciuta la necessità del servizio di pilotaggio, è istituita, mediante decreto del Presidente della Repubblica, una corporazione dei piloti. La corporazione ha personalità giuridica, ed è diretta e rappresentata dal capo pilota».

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I servizi tecnico-nautici

Il rimorchio

  • TAR Sicilia - sez. Catania, 31 marzo 2001, n. 588: «Il servizio di rimorchio è giuridicamente e concettualmente circoscritto alle operazioni medianti le quali un apposito mezzo nautico (rimorchiatore), con l'impiego della propria forza di propulsione, coopera allo spostamento, nell'ambito del porto, di una nave o di altro mezzo galleggiante mediante trazione o spinta».
  • Art. 104 Cod. Nav.: «L'armatore del rimorchiatore e gli armatori degli elementi rimorchiati sono responsabili rispettivamente dei danni sofferti dagli elementi rimorchiati e dei danni sofferti dal rimorchiatore, a meno che provino che tali danni non sono derivati da cause loro imputabili».
  • Art. 105 Cod. Nav.: «Fermo il disposto dell'articolo precedente, quando è fatta consegna degli elementi rimorchiati all'armatore del rimorchiatore, gli obblighi e le responsabilità di quest'ultimo e dei suoi dipendenti e preposti sono regolati dalle disposizioni sul contratto di trasporto».

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I servizi tecnico-nautici

L'ormeggio

  • Art. 14, comma 1-quinquies, legge n. 84/1994: «A seguito dell’esercizio dei poteri del comandante del porto previsti dall’art. 81 del Codice della navigazione e dall’art. 209 del relativo Regolamento di esecuzione, gli ormeggiatori iscritti nel relativo registro, previa specifica procedura concorsuale, si costituiscono in società cooperativa. Il funzionamento e l'organizzazione di tale società sono soggette alla vigilanza e al controllo del comandante del porto e lo Statuto e le sue eventuali modifiche sono approvate dal comandante del porto secondo le direttive emanate in materia dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
  • Art. 209 Reg. Nav. Mar.: «Il comandante del porto disciplina il servizio degli ormeggiatori in modo da assicurare la regolarità del servizio stesso secondo le esigenze del porto. Nei porti ove se ne ravvisi l'opportunità, il capo del compartimento può costituire gli ormeggiatori in gruppo».

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I servizi tecnico-nautici

Il battellaggio

  • Pronuncia dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato: «Il battellaggio consiste nel traghettare fino alla banchina, mediante piccole imbarcazioni, l'equipaggio imbarcato sulle navi ancorate in rada e nello svolgere l'attività di rifornimento delle stesse nel caso in cui il porto non disponga di banchine immediatamente accessibili alle navi».
  • Art. 215 Reg. Nav. Mar.: «I barcaioli sono addetti alla condotta dei mezzi nautici adibiti ai servizi attinenti al traffico nell'ambito del porto presso il cui ufficio essi sono iscritti. Il comandante del porto disciplina il servizio dei barcaioli in modo da assicurare la regolarità del servizio stesso secondo le esigenze del porto. Il comandante del porto determina, in particolare, le tariffe per le operazioni svolte dai barcaioli. Nei porti ove se ne ravvisi l'opportunità, il capo del compartimento può costituire i barcaioli in gruppo».

Il diritto di autoproduzione

L'autoproduzione nel diritto italiano

Il diritto di autoproduzione

La visione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

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Il diritto di autoproduzione

L'autoproduzione nel diritto italiano

  • Art. 9 legge n. 287/1990: «La riserva per legge allo Stato ovvero a un ente pubblico del monopolio su un mercato, nonchè la riserva per legge ad un'impresa incaricata della gestione di attività di prestazione al pubblico di beni o di servizi contro corrispettivo, non comporta per i terzi il divieto di produzione di tali beni o servizi per uso proprio, della società controllante e delle società controllate. L'autoproduzione non è consentita nei casi in cui in base alle disposizioni che prevedono la riserva risulti che la stessa è stabilita per motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica e difesa nazionale, nonchè, salvo concessione, per quanto concerne il settore delle telecomunicazioni».

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Il diritto di autoproduzione

La visione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

  • L'Indagine Conoscitiva nei Servizi Portuali
  • Le recenti Segnalazioni dell'AGCM

Conclusioni

Le ragioni di sicurezza, che vengono soddisfatte dai servizi tecnico-nautici, possono coesistere con il riconoscimento del diritto di autoproduzione alle imprese armatrici e secondo le regole di un libero mercato o il sistema monopolistico è l’unica soluzione possibile?

Conclusioni

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Grazie a tutti per l'attenzione

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