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Transcript

CASO DELFI AS c. ESTONIA

Alessia Giannecchini/

Martina Lacavalla

I FATTI

LE CIRCOSTANZE DEL CASO

Contesto del caso ->

- chi è Delfi?

- struttutta commenti e "LEIM"

Articolo e commenti correlati -> SLK

Procedimento contro la società ricorrente -> non c'è stato un adeguato controllo e si andva a ledere il principio di buona fede

- introiti sui commenti

- Delfi è responsabile della pubblicazione dei commenti?

Articolo 17

"L'onore e il buon nome non devono essere diffamati".

Articolo 45

"Tutti hanno il diritto di diffondere liberamente idee, opinioni, credenze e altre informazioni con la parola, la stampa, l'immagine o altri mezzi. Questo diritto può essere limitato dalla legge per tutelare l'ordine pubblico, la morale, i diritti e le libertà, la salute, l'onore e il buon nome degli altri"

DIRITTO E PRASSI NAZIONALE

DIRITTO E PRAZZI NAZIONALI

I tribunali nazionali per valutare se il ruolo svolto da un fornitore di servizi fosse neutro indicando una mancanza di conoscenza o di controllo sui dati che memorizzava. I giudici hanno ritenuto che questo non fosse il caso nel caso in esame, poiché l'editore aveva già cancellato i commenti diffamatori al momento della pronuncia della sentenza.

Documenti del Consiglio d'Europa

STRUMENTI

INTERNAZIONALI

Comitato dei ministeri del consiglio d'europea, DICHIARAZIONE SULLA LIBERTA' DI COMUNICAZIONE SU INTERNTE

Principio 1: NORME SUI CONTENUTI PER INTERNET

Gli Stati membri non dovrebbero sottoporre i contenuti su Internet a restrizioni maggiori di quelle applicate ad altri mezzi di distribuzione dei contenuti.

Principio 3: ASSENZA DI CONTROLLO STATLE PREVENTIVO

Le autorità pubbliche non dovrebbero, attraverso misure generali di blocco o filtraggio, negare l'accesso del pubblico alle informazioni e alle altre comunicazioni su Internet, indipendentemente dalle frontiere.

Principio 6: RESPONSABILITA' LIMITATA DEI FORNITORI SI SERVIZI PER I CONTENUTI DI INTERNET

Gli Stati membri non dovrebbero imporre ai fornitori di servizi l'obbligo generale di monitorare i contenuti di Internet a cui danno accesso, che trasmettono o memorizzano, né quello di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino attività illegali.

Principio 7: ANONIMATO

Al fine di garantire la protezione contro la sorveglianza online e di migliorare la libera espressione di informazioni e idee, gli Stati membri dovrebbero rispettare la volontà degli utenti di Internet di non rivelare la propria identità. Ciò non impedisce agli Stati membri di adottare misure e cooperare per rintracciare i responsabili di atti criminali, in conformità con la legislazione nazionale, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e altri accordi internazionali nei settori della giustizia e della polizia".

MATERIALE RILEVANTE DI DIRITTO COMPARATO E DELL'UNIONE EUROPEA

MATERIALE RILEVANTE DI DIRITTO COMPARATO E DELL'UNIONE EUROPEAENTI

INTERNAZIONALI

  • DIRETTIVA 2000/31/CE

Un prestatore di servizi può beneficiare delle esenzioni per quando non è in alcun modo coinvolto nelle informazioni trasmesse; ciò richiede che non modifichi le informazioni che trasmette;

LA LEGGE

LA SENTENZA

Nel valutare la proporzionalità dell'interferenza con la libertà di espressione della società ricorrente, il tribunale ha tenuto conto dei seguenti elementi.

  • in primo luogo, il contesto dei commenti
  • in secondo luogo, le misure applicate dalla società ricorrente per prevenire o rimuovere i commenti diffamatori
  • in terzo luogo, la responsabilità degli autori effettivi dei commenti come alternativa alla responsabilità della società ricorrente

OSSERVAZIONI

OSSERVAZIONI

GOVERNO

- IN PRIMO LUOGO, Delfi invitava i lettori a commentare i suoi articoli.

- IN SECONDO LUOGO, qualsiasi informazione comunicata via Internet si diffonde così rapidamente.

- IN TERZO LUOGO, per quanto riguarda la procedura di "assunzione preventiva delle prove", il Governo ha sostenuto che non si tratta di un'alternativa ragionevole nel caso di commenti anonimi per 2 motivi:

a) non sempre è possibile risalire agli indirizzi IP

b) anche se i computer utilizzati per pubblicare i commenti possono non essere identificati

DELFI

- IN PRIMO LUOGO, che i commenti erano reazioni di membri del pubblico a un evento causato

dalla Saaremaa Shipping Company e non all'articolo in quanto tale. Inoltre, l'articolo era equilibrato e neutrale. Le reazioni negative dei lettori non sono state causate dall'articolo, ma dalla compagnia di navigazione.

- IN SECONDO LUOGO, la società ricorrente aveva adottato misure sufficienti per prevenire o rimuovere i commenti diffamatori

- IN TERZO LUOGO, la società ricorrente ha sostenuto che gli autori effettivi dei commenti dovrebbero assumersi la responsabilità del loro contenuto

Esistenza dell'interferenza

LA VALUTAZIONE

DELLA CORTE

LA VALUTAZIONE DELLA CORTE

Osservazioni preliminari

Le due realtà contrastanti all'interno del caso sono:

- da un lato, la Corte riconosce che da Internet si

possono trarre degli importanti benefici nell'esercizio della libertà di espressione;

- dall'altro la corte è consapevole che accanto a tali vantaggi possono sorgere alcuni pericoli;

Necessario in una società democratica

Questo è stato il primo caso in cui la corte ha dovuto esaminare un reclamo relativo ad un settore dell'innovazione tecnologica

La corte, in primo luogo, osserva che la Corte Suprema ha riconosciuto che la pubblicazione di notizie e commenti su un portale Internet è considerata anche un'attività giornalistica.

Perché viene comunque considerata come un’attività giornalistica? A causa del loro interesse economico nella pubblicazione dei commenti, in quanto sia l'editore di carta stampate e sia il gestore di un portale sono divulgatori ed editori in quanto imprenditori.

La corte, in secondo luogo, osserva che la Suprema Corte ha ritenuto che la valutazione giuridica da parte dei tribunali degli eventi commenti di natura spregiativa fosse fondata. I tribunali avevano correttamente ritenuto che tali commenti fossero diffamatori in quanto erano di natura volgare, degradavano la dignità umana e contenevano minacce.

Esistenza

dell'interferenza

La corte afferma che non era in discussione tra le parti che la libertà di espressione della società ricorrente, garantita dall’articolo 10 della convenzione, fosse stata interferita dalle decisioni dei giudici nazionali; tale interferenza deve essere prevista dalla legge, avere uno o più scopi legittimi alla luce del paragrafo 2 dell’articolo 10 ed essere necessaria in una società democratica.

L’espressione “prescritta dalla legge” prevista all’articolo 10 comma 2 richiede che la misura impugnata abbia una base giudica nel diritto interno e che tale legge sia accessibile

all’interessato e prevedibile nei suoi effetti.

Nel caso di specie, le opinioni delle parti divergevano sul fatto che l'interferenza con la libertà di espressione della società ricorrente fosse "prevista dalla legge".

La Corte osserva che la differenza di opinioni delle

parti in merito alla legge da applicare deriva principalmente dalle divergenze di veduta su come debba

essere classificata la società ricorrente: secondo la società ricorrente essa dovrebbe essere classificata

come un intermediario per quanto riguarda i commenti di terzi mentre il governo sostiene che debba essere

considerata come un editore di media.

Necessario in una società democratica

La Corte ha sottolineato la funzione essenziale che

la stampa svolge in una società democratica:

sebbene la stampa non debba oltrepassare alcuni limiti il suo dovere è comunque quello di diffondere in maniera coerente con obblighi e responsabilità, informazioni e idee su tutte le questioni di interesse pubblico.

La Corte osserva che non è contestato che i commenti postati fossero di natura chiaramente illecita, in effetti la società ricorrente ha rimosso tali commenti dopo essere stata informata dalla parte lesa e gli ha descritti come illeciti ed illegali.

La Corte ritiene tra l'altro che la maggior parte dei commenti contestati costituissero negli scorsi di odio incitamenti alla violenza e in quanto tali non godessero della protezione dell'articolo 10 pertanto la libertà di espressione degli autori dei commenti non è in discussione nel presente caso.

La questione che si pone alla Corte piuttosto se le decisioni dei tribunali nazionali, che hanno ritenuto la società ricorrente responsabile di questi commenti pubblicati da terzi, abbiano violato la sua libertà di informazione garantita dall'articolo 10 della convenzione.

Motivazioni pertinenti e sufficienti

La Corte deve esaminare se l'accertamento della responsabilità della società ricorrente da parte dei tribunali nazionali fosse basato su motivazioni pertinenti e sufficienti nelle particolari circostanze del caso, per le analisi vengono considerate come rilevanti i seguenti aspetti:

1. Il contesto dei commenti;

2. Responsabilità degli autori dei commenti;

3. Misure adottate dalla società richiedente;

4. Conseguenze per la società ricorrente.

Conclusioni

Sulla base della valutazione degli aspetti di cui sopra e tenendo conto del ragionamento della Corte Suprema nel caso di specie, la Corte ritiene che l'imposizione della

responsabilità da parte dei tribunali nazionali alla società ricorrente fosse basata su motivi pertinenti e sufficienti tenuto conto del margine di apprezzamento concesso allo stato convenuto.

Pertanto, la misura non ha costituito una restrizione sproporzionata al diritto alla libertà di espressione della società ricorrente e quindi non vi è stata nessuna violazione dell'articolo 10 della convenzione.

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