Statuto delle Imprese
- Direttiva Presidente Consiglio dei Ministri
- 4 maggio 2010 , Legge 180 11 novembre 2011
Gli imprenditori sono un punto centrale della società
Fare impresa deve essere attraente
PASSARE DAL SOSPETTO ALLA FIDUCIA
Principi generali
1) Diritto ad operare in un contesto normativo certo
2) Attenzione alla imprenditorialità femminile e giovanile
3) reciprocità dei diritti e doveri tra PMI e PA
4) Promozione della cultura imprenditoriale nel sistema scolastico
5) Sostegno alla aggregazione di imprese
6) semplificazione nella trasmissione e successione di impresa
Si riserva il 60% minimo
di incentivi alle reti di impresa
Si istituisce il Garante delle PMI
Si stabilisce che il Garante annualmente debba relazionare sulla attività svolta
per conformare i principi dell'ordinamento
a quanto stabilito
dallo SBA
Si istituisce l'Osservatorio sulle reti di Impresa nell'ambito MISE
Lo SBA vuole migliorare l'approccio politico globale allo spirito imprenditoriale
Il numero delle PMI in Europa
Ue 28
23.323.938 Micro Imprese
1.472.402 Piccole Imprese
235.668 Medie Imprese
47.299 Grandi Imprese
Totale di 25.079,312 PMI
Fonte: annual report on EU smes 2018/2019
micro, piccole e medie PMI
ovvero le imprese
che occupano meno di 250 addetti
e il cui fatturato annuo
non supera i 50 milioni di euro,
oppure il cui totale di bilancio annuo
non supera i 43 milioni di euro
AGGREGAZIONEDI IMPRESE
Realtà produttiva costituita da
una molteplicità di imprese
di piccole e medie dimensione
tra cui intercorrono rapporti di collaborazione ed interdipendenza
che dà vita ad una realtà economica produttiva unitaria
10 principi dello SBA
1) Imprenditorialità
2) Seconda possibilità
3) Pensare anzitutto in piccolo
4) Amministrazione recettiva
5) Appalti pubblici e aiuti di stato
6) Finanza
7) Mercato unico
8) Competenza ed innovazione
9) Ambiente
10) Internazionalizzazione
"Think small first "
Small Business Act
Com. 394 /30 settembre 2008
Comunicazione della Commissione Europea
1) art 1 L. 23 luglio 2009 n.ro 99
2) DL 78 del 31.05.2010 convertito
in L. 122 del 30 luglio 2010
3) DL 83- 22 giugno 2012 " Decreto Sviluppo"
convertito in L n.ro 134-7 agosto 2012
4) DL 179- 18 ottobre 2012 "Decreto Sviluppo bis" convertito in legge 17 dicembre 2012 n.ro 221
5) L. 81/2017 art 12 comma 2 JOBS ACT AUTONOMI
6) DL 34 del 19 maggio 2020 art 43 bis 2 convertito in legge 17 luglio 2020 n.ro 77 integrata dal DL 183 del 31 dicembre 2020 art 12 introduce co 4 sexies septies octies
7) L. 178 del 30.12.2020 Bilancio previsione anno 2021 (reti agroalimentari)
Modifiche ed integrazioni successive:
L'attenzione si sposta dal Distretto e dall'ambito pubblicistico a quello privatistico "sulla definizione di forme di coordinamento stabile di natura contrattuale tra le imprese aventi distinti centri di imputazione soggettiva idonee a costituire una rete di imprese"
DL 1709/12 CONVERTITO IN lEGGE 221 / 12 CONFERMATO DAL DLGS 50 DEL 18.04.16 CODICE DEGLI APPALTI si introduce la possibilità per le reti di impresa di partecipare agli appalti pubblici
Disegno di legge Bersani sulle liberalizzazioni
Anno 2008
www.nicolettagrassi.it
Art 30 co 4 ter ultimo capoverso
Codatorialità NOVITA' ASSOLUTA
Art 31 co 3 ter assunzione congiunta dei lavoratori
quando nella rete almeno il 40% siano imprese agricole
Nasce il
CONTRATTO DI RETE
Legge 9 aprile 2009 n.ro 33 di conversione del DL 10 febbraio 2009 n.ro 5 Decreto Incentivi
art 3 commi 4 ter , 4 quater
Art 30 co 4 ter - Distacco del dipendente tra imprese facenti parte della rete - presunzione di legge l'interesse è insito nell'essere in rete e non va diversamente provato
DLGS 276/2003 attuazione delle deleghe di cui alla L 30/2003 - artt 30 co 4 ter - 31 co da 3 bis a 3 quinquies introdotti dal DL 76 del 28.06.13 convertito in L 99 del 9 agosto 2013 " Legge Biagi"
LE RETI DI IMPRESA ED I VANTAGGI ANCHE IN CASO DI CRISI
21 OTTOBRE 2021
CONTRATTO DI RETE E RAPPORTI DI LAVORO
DISTRETTI PRODUTTIVI
Legge 266, 23 dicembre 2005
nicoletta@nicolettagrassi.it
NICOLETTA GRASSI
DISTRETTO INDUSTRIALE
Legge 317, 5 ottobre 1991
SISTEMA PRODUTTIVO
Legge 140 , 11 maggio 1999
PRINCIPIO 1 DELLO SBA
IMPRENDITORIALITA'
Dare vita ad un contesto gratificante per lo sviluppo della impresa anche attraverso un rafforzamento dimensionale grazie alla aggregazione
PERCHE' LA RETE DI IMPRESE?
PERFORMANCE DELLA RETE
IL CONTRATTO DI RETE
E' UNO STRUMENTO SCATURITO DALLA POLITICA COMUNITARIA
DEL
"PENSARE ANZITUTTO IN PICCOLO" MA PER DIVENTARE GRANDI
Istat studio 2017 ; il grafico mostra la variazione percentuale di fatturato rispetto all'anno precedente ( anno 2011 come anno zero differenza tra imprese in rete e non in rete)
PRINCIPIO 10
DELLO SBA
PRINCIPIO 5 DELLO SBA
RIFORMA DEI CONSORZI PER LA INTERNAZIONALIZZAZIONE POSSONO AGGREGARSI CON RETI DI IMPRESE DI PMI "Decreto crescita"
INTERNAZIONALIZZAZIONE
APPALTI PUBBLICI ED AIUTI DI STATO
Dl 1709/2012 convertito in legge 221/2012, determina 3/23.04.13 norme di partecipazione della autorità di vigilanza sui contratti pubblici
Dlgs 50/18.04.16 nuovo Codice appalti
Le reti possono partecipare ai bandi di gara
Si includono le imprese agricole nei contratti di rete
SOGGETTIVITA' GIURIDICA DELLA RETE
" Decreto Crescita e Crescita bis "
si favorisce l'utilizzo dello strumento rete per l'internazionalizzazione
Si prevede un contributo a fondo perduto per le reti del settore turismo
ELEMENTI DEL CONTRATTO DI RETE
IL CONTENITORE FORMALE: CONTRATTO DI RETE
scrittura privata autenticata
atto pubblico
atto sottoscritto con firma digitale
ORGANO COMUNE ESECUTORE
l'Organo Comune agisce in rappresentanza della rete quando essa acquista soggettività giuridica,
in assenza della soggettività , degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto
ASSUNZIONE CONGIUNTA
Ha carattere multilaterale, tutti gli obblighi di assunzione,contributivi e di direzione sono a carico di ciascuna impresa datore di lavoro
I SOGGETTI
Imprenditori iscritti nel Registro delle Imprese
imprese straniere con sede secondaria in Italia
Lavoratori autonomi nelle reti miste
CONTENUTI DEL CONTRATTO DI RETE
PROGRAMMA DI RETE
Con la rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere individualmente e collettivamente la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato sulla base di un programma comune di rete ,
OBBLIGHI DEGLI ADERENTI
In linea generale la disciplina applicabile è quella del contatto di mandato artt. 1703-1730 c.c.
Gli Imprenditori si obbligano a " collaborare in forme ed in ambiti predeterminati ovvero a SCAMBIARSI informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica e tecnologica ovvero ad esercitare in comune una o più attività inerenti la propria impresa "
FONDO COMUNE
La rete PUO' non DEVE dotarsi di un fondo comune salvo che non voglia dotarsi di soggettività giuridica; in questo caso DEVE.
La rete Soggetto è dotata di Autonomia patrimoniale
Alla rete soggetto si applicano le norme dei Consorzi art 2614 c.c 2615
Si applicano le norme sulle Spa in relazione all'obbligo della redazione di una situazione patrimoniale entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Alle reti soggetto si applicano l'imposta sul reddito delle società, l'Irap e l'Iva (Circolare 20/E Agenzia delle Entrate 18.06.13)
Non si applicano le agevolazioni di cui al DL 78/10 art 42 co 2
1. denominazione delle imprese aderenti alla Rete( o della rete
medesima in caso di costituzione di RETE SOGGETTO)
2. obiettivi di innovazione e di competitività;
3. modalità per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi;
4. programma di rete, con diritti e doveri dei partecipanti;
5. modalità di realizzazione dello scopo comune;
6. durata del contratto
7. modalità di adesione di altri imprenditori
8. procedure decisionali delle imprese partecipanti
9. regole per la modificabilità del programma comune se a maggioranza
10.fondo patrimoniale e relative regole, inclusi i conferimenti
11. costituzione dell'organo comune e poteri attribuiti
12. previsione dell'utilizzo del distacco / co-datorialità
13. eventuali cause di recesso;
LA CODATORIALITA'
Categoria a parte complessa del distacco con potere direttivo esercitato da più soggetti contemporaneamente
IL DISTACCO
IL DISTACCANTE, PER SODDISFARE UN PROPRIO INTERESSE, PONE TEMPORANEAMENTE IL LAVORATORE
A DISPOSIZIONE DEL DISTACCATARIO
IL RAPPORTO MANTIENE LA NATURA BINARIA
ALL'INTERNO DELLA RETE L'INTERESSE AL DISTACCO SI PRESUME SORGERE IN MODO AUTOMATICO
LA TEMPORANEITA' DEL DISTACCO PUO' COINCIDERE CON LA INTERA DURATA DEL RAPPORTO DI RETE
LA RESPONSABILITA' RESTA IN CAPO AL DISTACCANTE
RETI LEGGERE
senza fondo patrimoniale nè organo comune
RETI PESANTI
con fondo patrimoniale e organo comune e in questo caso possono diventare RETI SOGGETTO
RAPPRESENTANZA DELLA RETE ; RESPONSABILITA' LIMITATA ?
RETE CONTRATTO - obbligazioni assunte
da chi agisce per conto e/ o anche in nome della rete
se non è previsto l'organo comune che è dotato di un potere generale di rappresentanza . Il fondo comune è patrimonio separato
FONDO COMUNE E ORGANO COMUNE
i terzi possono fare valere i loro diritti solo sul fondo comune
RETE SOGGETTO
L'ORGANO COMUNE HA LA RAPPRESENTANZA ORGANICA DELLA RETE
IL CONTRATTO DI RETE PER IL LAVORO
Legge Biagi nro 99/09-08-2013
ART 30 CO 4 TER presunzione di legge in tema di distacco
ART 30 co 4 ter ultimo capoverso istituzione di relazione di codatorialità
ART 31 CO 3 TER assunzione congiunta in agricoltura