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Un contratto di lavoro, nel diritto del lavoro italiano, è un tipo di contratto, regolato giuridicamente, stipulato tra un datore di lavoro (persona fisica, giuridica o ente dotato di soggettività) e un lavoratore, necessariamente persona fisica per la costituzione di un rapporto di lavoro.
Con la Legge delega n. 183/2014, il Governo è stato incaricato dal Parlamento di riformare il mondo del lavoro, modificando ammortizzatori sociali e politiche attive e riordinando contratti lavorativi, tutela della maternità e tanto altro.
Si tratta di una riforma globale del lavoro che è nata con l’obiettivo di porre rimedio alla grave situazione di disoccupazione, causata dalla crisi economica degli ultimi anni, e di realizzare un piano di riforme strutturali, corrispondente alle richieste dell’Unione europea.
Le logiche di riordino normativo hanno portato alla legittimazione delle seguenti tipologie contrattuali (di lavoro dipendente o assimilabile) applicabili in Italia:
1.Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti
2.Contratto a tempo determinato/termine
3.Contratto di somministrazione
4.Contratto a chiamata
5.Lavoro accessorio (voucher)
6.Apprendistato
7.Part-time
8.Contratto a progetto
9.Tirocini formativi/stage
10.Contratto di lavoro a domicilio
11. telelavoro
12. lavoro domestico
Chi svolge un lavoro dipendente (o subordinato) svolge il proprio lavoro, intellettuale o manuale, alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore, il quale in cambio gli eroga una retribuzione.
Sono lavoratori dipendenti: gli operai, gli impiegati, i quadri, i dirigenti che lavorano in un'azienda o in un ente pubblico o privato.
A partire dal 7 marzo 2015, agli assunti a tempo indeterminato si applica il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, che prevede l'applicazione della nuova disciplina sul licenziamento illegittimo.
In questa formula contrattuale esiste un tempo ben definito all’atto della stipula.
La durata massima del contratto a tempo determinato è di 36 mesi e 5 rinnovi ed è validamente stipulato solo se in forma scritta.
Tra il primo e secondo rinnovo di contratto devono essere rispettati intervalli di tempo.
Rilevante l’eliminazione dell'obbligo da parte dell'azienda di indicare la causale.
I contratti di lavoro a tempo pieno sono i contratti maggiormente diffusi e prevedono un orario di lavoro generalmente stabilito in 40 ore settimanali (ai sensi del D. lgs. 66/2003 art. 3 c. 2 e ove non diversamente sancito dalla contrattazione collettiva applicata).
Il contratto a tempo parziale, che a differenza di altri Paesi europei non è molto diffuso in Italia, ha un orario che risulta inferiore a quello a tempo pieno.
Inoltre deve essere stipulato per iscritto ai fini della prova e contenere l’indicazione puntuale della durata della prestazione lavorativa e della precisa collocazione temporale dell’orario.
Il contratto di apprendistato è rivolto ai ragazzi di età compresa fra i 15 e i 29 anni anche se, per le regioni e le province autonome che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, la contrattazione collettiva può definire specifiche modalità di utilizzo di tale contratto, anche a tempo determinato, per le attività stagionali.
In generale è prevista la forma scritta del contratto, del patto di prova e del piano formativo individuale, quest'ultimo può essere redatto in forma sintetica all'interno del contratto e definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva e dagli enti bilaterali.
Il contratto di apprendistato ha una durata minima non inferiore a sei mesi.
Il contratto di somministrazione di lavoro è un particolare rapporto di lavoro, che si caratterizza per il coinvolgimento di tre soggetti:
1.un'agenzia per il lavoro (somministratore);
2.un'impresa, un professionista o, come nel caso di somministrazione di lavoratori domestici, un privato cittadino (utilizzatore);
3.il lavoratore.
L'agenzia somministratrice ha l'obbligo di retribuire il lavoratore e di versare i contributi Inps e i premi Inail nella stessa misura dei lavoratori dipendenti dell'impresa utilizzatrice.
Gli oneri retributivi e previdenziali, con l'aggiunta di una percentuale, che costituisce il guadagno dell'agenzia stessa per il servizio di somministrazione, sono rimborsati all'agenzia dall'utilizzatore.
È un particolare contratto di lavoro subordinato, molto richiesto soprattutto nel settore della ristorazione, alberghiero, del commercio e, in genere, nel turismo per la sua estrema flessibilità, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione "all'occorrenza", secondo le proprie esigenze, nel rispetto di un termine minimo di preavviso (non inferiore ad un giorno lavorativo).
Il contratto di formazione e lavoro è un contratto a tempo determinato avente finalità formative (cosiddetto contratto a causa "mista", in quanto, oltre alla causa tipica del contratto di lavoro, che consiste nello scambio tra lavoro e retribuzione, è previsto l'obbligo, per il datore di lavoro, di fornire la formazione).
Tale contratto, stipulabile con giovani tra i 16 e i 32 anni
Il lavoro a domicilio è una particolare tipologia di lavoro subordinato caratterizzata dal fatto che la prestazione lavorativa viene svolta presso il domicilio del lavoratore o in un altro locale di cui abbia disponibilità (e non, come è di norma, presso la sede datoriale), anche con l'aiuto dei propri familiari conviventi e a carico, utilizzando materie prime o accessorie ed attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.
La norma definisce il lavoro agile una “modalità di esecuzione del rapporto subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro", e con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici. Quindi, non una nuova tipologia contrattuale, ma un preciso modello di organizzazione del lavoro, applicabile anche nel settore pubblico.
Il lavoratore o la lavoratrice indipendente è colui che si impegna in maniera autonoma a produrre o scambiare un bene o un servizio e che ottiene il beneficio economico per il proprio lavoro dal risultato economico che ricava dalla vendita dei prodotti/servizi.
Il lavoro "parasubordinato", che intercorre tra due soggetti, il "collaboratore" (ossia chi presta l'attività lavorativa) e il "committente" (ossia chi beneficia dell'opera lavorativa), si definisce come tale perché presenta caratteristiche proprie, in parte, del lavoro autonomo e, in parte, del lavoro subordinato.
Il collaboratore, infatti, analogamente ad un lavoratore autonomo, si impegna a compiere un'opera o un servizio a favore del committente, senza alcun vincolo di subordinazione ma, a differenza dei lavoratori autonomi, gli vengono estese delle prestazioni e delle tutele tipiche dei lavoratori subordinati (quali, ad esempio, gli assegni per il nucleo familiare, l'indennità di malattia, l'indennità di maternità, la tutela in caso di infortunio).
Le prestazioni di lavoro a carattere occasionale contiene due nuove forme contrattuali: il Libretto Famiglia e il Contratto di prestazione occasionale, ognuna delle quali riferita a diverse categorie di datori di lavoro.
Il Libretto Famiglia è utilizzabile dalle persone fisiche che non esercitano attività professionale o d’impresa.
Il Contratto di prestazione occasionale è riservato a imprese, professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata, Pubbliche Amministrazioni.
NUMERO DI CONTRATTI PER REGIONE
stagionalità
variazione
occupazionale
DOMANDA DI LAVORO DIPENDENTE PER PROFESSIONI DAL 2008 AL 2019
TOTALE ASSUNZIONI:
693.000 Uomini
584.390 Donne
SALDO OCCUPAZIONALE:
5.370 Uomini
10.650 Donne
TEMPO INDETERMINATO: 1.355 Uomini 10.275 Donne