Caratteristiche generali:
- ruolo di estremo rilievo del patrimonio culturale, paesaggistico, storico e artistico italiano;
- l'articolo 9 è parte dei principi fondamentali della Costituzione;
- cultura, sviluppo, ricerca e ambiente divengono beni giuridici riconosciuti dalla Costituzione.
Contesto storico
L’estrema chiarezza dell’articolo 9 deriva dalle numerose rielaborazioni, iniziate nell’ottobre del 1946 e conclusesi nel dicembre del 1947, con la finale approvazione da parte dell’Assemblea Costituente della Costituzione, entrata effettivamente in vigore a partire dal 1° gennaio del 1948.
secondo dopoguerra:
Italia distrutta dalla guerra (enormi difficoltà sociali, politiche, economiche)
riflessione sulla tutela del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico italiano
L'articolo 9 si compone di due commi
PAESAGGIO E ARTE, RICERCA E CONOSCENZA: ITALIA FUTURA E RIGENERATA
2. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione
1. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
- rapporto dell'uomo con la natura e con i beni (naturali e culturali)
- concetti di ambiente e paesaggio
- patrimonio storico e artistico: beni culturali (mobili ed immobili) e beni naturali (beni materiali ed immateriali)
- valorizzazione e tutela
- assoluta libertà della cultura
- autonomia delle istituzioni e degli enti di ricerca
- sviluppo e rinnovamento culturale
Art. 9 - La repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
COSTITUZIONE ITALIANA: ARTICOLO 9
Patrimonio storico e memoria
by Silvia De Nigris
- celebrare le meraviglie artistiche e culturali italiane
- mantenere vivo il ricordo del passato
Debolezze e mancanze dello Stato italiano
- scarsi investimenti culturali
- degrado della tutela
Analogie dell'articolo 9 con...
"(...) beni comuni che servono a realizzare il bene comune" (Tomaso Montanari)
- art. 33 (primo comma): L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
- art. 117 (secondo comma): Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: (...) s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.