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Transcript

La responsabilità dei genitori per i danni dei figli

(schema dell'intervento tenuto al Convegno di Legnago del 27/01/12)

avv. Renato Savoia - www.renatosavoia.com

art. 2046 c.c.

Imputabilità del fatto dannoso.

Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa.

art. 147 Doveri verso i figli.

Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

può sussistere con responsabilità del minore (2043) o dei precettori (2048, 2° co)

* Cass. civ. Sez. III, 06/12/2011, n. 26200

interpretazione autentica del 2048 da ora in poi?

Art. 2047 - Danno cagionato dall'incapace.

  • In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
  • Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità.

orientamento minoritario "relativistico" (+ favorevole)

Cass. civ. Sez. III, 18-01-2006, n. 831

Art. 2048. Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte.

  • Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.
  • I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
  • Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto.

necessità che il fatto rivesta i caratteri oggettivi dell'antigiuridicità (ad es: Cass. civ. Sez. III, Sent. 30-03-2011, n. 7247)

PROVA LIBERATORIA

orientamento maggioritario "rigoroso"

indiretta

desunta dalle modalità del fatto

Cass. civ. Sez. III, 14/03/2008, n. 7050

Cass. civ. Sez. III, 28/08/2009, n. 18804

Cass. civ. Sez. III, 06/12/2011, n. 26200

incapacità di intendere e volere

educazione

diretta per fatto colposo

Che tipo di responsabilità è?

problema: discrezionalità del giudice

ipotesi alternative, non concorrenti (Cass.5122/79)

da valutare in concreto:

- Cass. civ. Sez. III, 19/11/2010, n. 23464

- Cass. civ. Sez. III, 26/06/2001, n. 8740

- Cass. civ. Sez. III, 24/05/1997, n. 4633

oggettiva

2047: "danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere"

2048: "danno cagionato da fatto illecito"

presenza

Cass. civ. 30/10/1984 n. 5564 Vs. Cass. civ. 18/06/1985 n. 3664

diversa formulazione:perchè?

mancata sorveglianza e vigilanza

Responsabilità ex 2047

a) mancata sorveglianza e vigilanza

(culpa in vigilando)

b) "difetto" nell'educazione

(culpa in educando)

cosa si intende per "vigilanza"?

responsabilità indiretta o diretta?

afferma resp.

nega resp.

due tesi

se manca

4 elementi:

1) coabitazione con minore (Cass. civ. Sez. III, 13/04/1979, n. 2195) ---- problema genitore non affidatario

2) la capacità di intendere e di volere del minore

3) evidentemente, la commissione del fatto illecito da parte del minore;

4) la colpa dei genitori, intesa come violazione del dovere di educazione e/o di vigilanza.

Responsabilità ex 2048

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